Art. 35.
(Trasmissione telematica).

      1. Le informazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 26 sono inviate alle autorità competenti di cui all'articolo 3 anche attraverso comunicazione telematica. Le informazioni di cui all'articolo 23 aventi le caratteristiche di certezza e di univocità del datore delle stesse informazioni possono essere inviate alle autorità competenti di cui all'articolo 3.

 

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